Il comitato genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Il comitato genitori è un organismo aggregativo ma non è un’associazione e come tale non ha un codice fiscale; non gestisce danaro né svolge attività economiche; non ha una “sede legale” perché è un organismo di partecipazione della scuola; non ha maggioranze deliberative perché ha funzioni propositive e non necessita di “deleghe” per le sue riunioni, anche perché nessuno può sostituire un rappresentante; non ha uno statuto ma potrebbe avere un regolamento dal momento che l’art. 15 prevede in generale al comma 6 che “L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto”.

Per la verità la norma non riconosce neanche un presidente del comitato ma solo un (potenziale) presidente dell’assemblea (“l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto…)”.

Inoltre, poiché i rappresentanti si rinnovano ogni anno, annualmente essi dovrebbero esprimere la loro volontà di unirsi in un comitato.

Il comitato genitori ha diritto di riunirsi (che non significa “disporre” dei locali) nella scuola, tanto che lo stesso art. 15 al comma 4 prevede “l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori”. Il successivo comma 5 precisa che “Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno”.

Dunque non vi sono obblighi di comunicazione che gravano sulla scuola, ma i genitori promotori devono attivarsi per la diffusione dell’informazione anche attraverso affissione all’albo.

Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Venezia